Trattato

Art. 7

Ritiro della richiesta

In vigore dal 26 gen 1989
Ritiro della richiesta La Parte richiesta, qualora ritenga, considerata l'età, lo stato di salute ed altre circostanze individuali della persona richiesta, che l'estradizione non dovrebbe essere richiesta, può raccomandare alla Parte richiedente, indicandone i motivi, di ritirare la richiesta di estradizione.
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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;12#art-t-7

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