Trattato

Art. 4

Rifiuto dell'estradizione

In vigore dal 26 gen 1989
Rifiuto dell'estradizione L'estradizione non sarà concessa se: a) il reato per il quale viene richiesta l'estradizione e considerato dalla Parte richiesta reato politico; o b) la Parte richiesta ha seri motivi per ritenere che la richiesta di estradizione, motivata da un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o punire una persona a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità o delle sue opinioni politiche oppure che la posizione della suddetta persona possa venire pregiudicata a causa di una qualsiasi di queste ragioni; o c) il reato per il quale viene richiesta l'estradizione costituisce reato per la legge militare e non e previsto dal diritto penale comune; o d) nella Parte richiesta oppure in uno Stato terzo sia stata pronunciata una sentenza definitiva per il reato per il quale si chiede l'estradizione della persona; o e) nei confronti della persona di cui e chiesta la consegna, l'azione penale o l'esecuzione della pena e prescritta per decorso del tempo secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.
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Rifiuto dell'estradizione (Art. 4 Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo