Trattato

Art. 6

Pena capitale

In vigore dal 26 gen 1989
Pena capitale Se il reato per il quale si richiede l'estradizione e punito dalla legge della Parte richiedente con la pena di morte, e se per tale reato la pena di morte non e prevista dalla legge della parte richiesta o non e di solito eseguita, l'estradizione può essere rifiutata, a meno che la Parte richiedente non dia assicurazioni, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che la pena non verrà eseguita.
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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;12#art-t-6

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