Trattato
Art. 8
Rinvio della consegna
In vigore dal 26 gen 1989
Rinvio della consegna
1. La Parte richiesta può posporre la consegna di una persona al fine di procedere nei suoi confronti, o di fargli scontare una pena per un reato diverso da quello costituito dall'azione od omissione in relazione alla quale e richiesta l'estradizione e la Parte richiesta, quando così differisce la consegna, deve informarne la Parte richiedente.
2. La Parte richiesta può, secondo la propria legge, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente alle condizioni da stabilirsi con un accordo reciproco fra le Parti.
3. Le previsioni del presente articolo non fanno venir meno l'obbligo della Parte richiesta di procedere rapidamente alla trattazione delle richieste formulate in base al presente Trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-01-02;12#art-t-8