Trattato

Art. 11

Autenticazione

In vigore dal 26 gen 1989
Autenticazione 1. Tutti i documenti presentati a sostegno della richiesta di estradizione dovranno essere debitamente autenticati. Un documento che, in base all', accompagni una richiesta di estradizione sarà ammesso come prova, se debitamente autenticato, in qualsiasi procedimento di estradizione che si svolga nel territorio della Parte richiesta. 2. Un documento e ritenuto debitamente autenticato, ai fini di questo Trattato, se: a) risulti firmato o certificato da un giudice, o da un magistrato o da un funzionario della, o nella Parte richiedente; e b) risulti essere autenticato per mezzo di giuramento o asseverazione di un testimone, oppure vi e apposto un sigillo ufficiale o pubblico della Parte richiedente ovvero di un Ministero o di un funzionario del Governo della Parte richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;12#art-t-11

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