Trattato
Art. 17
Principio di specialità
In vigore dal 26 gen 1989
Principio di specialità
1. Una persona estradata in base al presente Trattato non può essere processata, condannata o detenuta al fine dell'esecuzione di una sentenza, od essere altrimenti limitata nella sua libertà personale, nel territorio della Parte richiedente, per qualsiasi reato commesso prima della sua consegna che non sia il reato per il quale e stata concessa l'estradizione, salvo che:
a) la Parte richiesta vi acconsenta in base alla propria legge;
ovvero
b) la persona estradata, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte richiedente, non l'abbia fatto entro quarantacinque giorni dal momento in cui e stata definitivamente messa in libertà con riguardo al reato per il quale e stata consegnata, oppure e ritornata nella Parte richiedente dopo averla lasciata.
2. Se la descrizione del reato imputato nel territorio della Parte richiedente viene modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere processata o condannata soltanto se il reato nella sua nuova descrizione risulta essere nei suoi elementi costitutivi un reato che consentirebbe l'estradizione.
3. La domanda tendente ad ottenere il consenso a norma del presente articolo deve essere accompagnata dai pertinenti documenti indicati all', oltre che dal verbale di ogni dichiarazione fatta dalla persona estradata in ordine al reato di cui si tratta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-01-02;12#art-t-17