Trattato
Art. 19
Transito
In vigore dal 26 gen 1989
Transito
1. Quando una persona debba essere estradata da uno Stato terzo ad una Parte Contraente attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, la Parte Contraente alla quale la persona deve essere estradata deve richiedere all'altra Parte contraente di permettere il transito di quella persona attraverso il suo territorio.
2. Quando riceve la suddetta richiesta la Parte richiesta concederà quanto richiesto a meno che non sia convinta che ci siano motivi ragionevoli per rifiutarlo.
3. Il permesso di transito di una persona dovrà, nei limiti consentiti dalla legge della Parte richiesta, comprendere la custodia della persona durante il transito.
4. Quando una persona venga tenuta in custodia ai sensi del paragrafo 3, la Parte Contraente sul cui territorio la persona e custodita può decidere che la persona venga messa in libertà se il suo trasporto non viene continuato entro un tempo ragionevole.
5. La Parte Contraente alla quale la persona viene estradata dovrà rimborsare all'altra Parte Contraente qualsiasi spesa in cui quest'ultima Parte Contraente sia incorsa a causa del transito.
Storico versioni
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