Trattato

Art. 20

Spese

In vigore dal 26 gen 1989
Spese 1. La Parte richiedente non sarà tenuta a coprire i costi dei procedimenti instaurati nel territorio della Parte richiesta a seguito di una richiesta di estradizione. 2. La Parte richiesta si accollerà le spese derivanti, nel suo territorio, dall'esecuzione dell'arresto della persona di cui e stata richiesta l'estradizione, e dalla custodia della stessa fino al momento della sua consegna. 3. La parte richiedente si accollerà le spese derivanti dal trasporto della persona dal territorio della Parte richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;12#art-t-20

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Spese (Art. 20 Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo