Trattato
Art. 18
Ri-estradazione verso uno Stato terzo
In vigore dal 26 gen 1989
Ri-estradazione verso uno Stato terzo
1. Salvo che nei casi previsti nell', paragrafo I (b), una persona estradata in base al presente Trattato non può essere consegnata ad alcuno Stato terzo per un reato commesso prima della sua consegna a meno che la Parte richiesta non acconsenta a tale consegna.
2. Prima di acconsentire ad una richiesta fatta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte richiesta può richiedere la produzione dei documenti indicati all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-01-02;12#art-t-18