Art. 18 · Ri-estradazione verso uno Stato terzo
Trattato

Art. 18

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Ri-estradazione verso uno Stato terzo

In vigore dal 26 gen 1989
Ri-estradazione verso uno Stato terzo 1. Salvo che nei casi previsti nell', paragrafo I (b), una persona estradata in base al presente Trattato non può essere consegnata ad alcuno Stato terzo per un reato commesso prima della sua consegna a meno che la Parte richiesta non acconsenta a tale consegna. 2. Prima di acconsentire ad una richiesta fatta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte richiesta può richiedere la produzione dei documenti indicati all'.
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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;12#art-t-18