Trattato
Art. 14
14 / 22Concorso di richieste
In vigore dal 26 gen 1989
Concorso di richieste
1. Se vengono ricevute richieste di estradizione della stessa persona da parte di due o più stati, la Parte richiesta deciderà a quale di questi Stati dovrà essere estradata la persona e comunicherà la propria decisione alla Parte richiedente.
2. Nel decidere a quale Stato la persona deve essere estradata, la Parte richiesta terrà in considerazione tutte le circostanze rilevanti e, in particolare:
a) se le richieste si riferiscono a reati diversi, la gravità dei vari reati;
b) il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato;
c) le date delle richieste;
d) la nazionalità ed il luogo di residenza abituale della persona; e e) la possibilità di una susseguente estradizione verso un altro Stato.
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