Accordo
Art. 59
Dispense dagli obblighi in circolazione eccezionali
In vigore dal 5 ago 1988
Dispense dagli obblighi in circolazione eccezionali
1. Il Consiglio può, con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche, in caso di forza maggiore o di obblighi internazionali stabiliti nello statuto delle Nazioni Unite nei confronti dei territori in amministrazione fiduciaria.
2. Quando accorda una dispensa ad un membro a norma del paragrfo 1, il Consiglio precisa esplicitmente secondo quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il membro è dispensato dall'obbligo, nonché i motivi della dispensa.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non accorda ai membri dispense per quanto riguarda:
(a) l'obbligo dell' di versare il loro contributo o le conseguenze del mancato versamento;
(b) l'obbligo di esigere il pagamento di qualsiasi prelievo riscoso a termine dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-59