Accordo
Art. 63
Azioni del Consiglio in caso di denuncia
In vigore dal 5 ago 1988
Azioni del Consiglio in caso di denuncia
1. Qualsiasi denuncia per mancato adempimento da parte di un membro degli obblighi derivanti dal presente accordo viene deferita a richiesta del membro che la presenta al Consiglio, che l'esamina e delibera in merito.
2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che il membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo viene presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione.
3. Ogniqualvolta accerta in seguito a denuncia o in altro modo che un membro si trova in infrazione dagli obblighi derivanti dal presente accordo, il Consiglio può, con votazione speciale, salvi restando i provvedimenti previsti esplicitamente in altri articoli del presente accordo; ivi compreso l':
(a) sospendere questo membro del diritto di voto al Consiglio e al comitato esecutivo e,
(b) se lo ritiene necessario, sospenderlo da altri diritti, in particolare dalle eleggibilità ad una funzione al Consiglio o presso uno dei suoi diversi comitati, oppure dal diritto di esercitare tale funzione fintantochè non avrà adempiuto i suoi obblighi.
4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformità del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi derivanti dal presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-63