Accordo

Art. 68

Adesione

In vigore dal 5 ago 1988
Adesione 1. Il presente accordo è aperto all'adesione del governo di qualunque Stato alle condizioni stabilite dal Consiglio. 2. Il Consiglio istituito a termine dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 può, in attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 con riserva di conferma da parte del Consiglio istituito a termine del presente accordo. 3. Nello stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 il Consiglio indica in quale allegato del presente accordo è da considerarsi compreso lo Stato che vi aderisce, nel caso in cui non figuri in nessun di essi. 4. L'adesione avviene con il deposito di apposito strumento presso il depositario.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-68

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Adesione (Art. 68 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo