Accordo

Art. 69

Notifica di applicazione a titolo provvisorio

In vigore dal 5 ago 1988
Notifica di applicazione a titolo provvisorio 1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo o un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il proprio strumento, può, in qualsiasi momento, notificare al depositario che applicherà il presente accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore in conformità dell' oppure, se è già in vigore, a una data specificata. Ogni governo che effettua questa notifica dichiara, all'atto della stessa, se è membro esportatore e membro importatore. 2. Un governo che ha notificato, in conformità del paragrafo 1, che applicherà il presente accordo quando quest'ultimo entrerà in vigore, oppure a una data specificata, è pertanto membro a titolo provvisorio e lo rimarrà fintantochè non avrà depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-69

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