Accordo

Art. 74

Liquidazione dei conti in casi di recesso o di espulsione

In vigore dal 5 ago 1988
Liquidazione dei conti in casi di recesso o di espulsione 1. In caso di recesso o di espulsione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L'Organizzazione conserva le somme già versate da detto membro, che d'altra parte è tenuto a pagarle qualsiasi somma dovuta alla data effettiva del recesso o dell'espulsione; nondimeno, se si tratta di una parte contraente che non può accettare un emendamento e che per questo motivo cessa di partecipare al presente accordo ai termini dell', paragrafo 2, il Consiglio può liquidare il conto nel modo che gli sembra più equo. 2. Salvo restando le disposizioni del paragrafo 1, un membro che receda dal presente accordo, che ne sia espulso o che cessi in altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione della scorta stabilizzatrice conformemente alle disposizioni dell', nè degli altri averi dell'Organizzazione, a meno che non si tratti di un membro le cui esportazioni sono soggette alle disposizioni dell', paragrafo 1. In tal caso il membro ha diritto alla parte che gli spetta dei fondi della scorta stabilizzatrice all'atto della liquidazione di quest'ltima conformemente alle disposizioni dell', rimanendo inteso che detto membro notificherà il suo recesso con almeno dodici mesi di anticipo e in nessun caso prima che sia trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
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