Art. 63 · Azioni del Consiglio in caso di denuncia
Accordo

Art. 63

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Azioni del Consiglio in caso di denuncia

In vigore dal 5 ago 1988
Azioni del Consiglio in caso di denuncia 1. Qualsiasi denuncia per mancato adempimento da parte di un membro degli obblighi derivanti dal presente accordo viene deferita a richiesta del membro che la presenta al Consiglio, che l'esamina e delibera in merito. 2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che il membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo viene presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione. 3. Ogniqualvolta accerta in seguito a denuncia o in altro modo che un membro si trova in infrazione dagli obblighi derivanti dal presente accordo, il Consiglio può, con votazione speciale, salvi restando i provvedimenti previsti esplicitamente in altri articoli del presente accordo; ivi compreso l': (a) sospendere questo membro del diritto di voto al Consiglio e al comitato esecutivo e, (b) se lo ritiene necessario, sospenderlo da altri diritti, in particolare dalle eleggibilità ad una funzione al Consiglio o presso uno dei suoi diversi comitati, oppure dal diritto di esercitare tale funzione fintantochè non avrà adempiuto i suoi obblighi. 4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformità del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi derivanti dal presente accordo.
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