Accordo

Art. 61

Consultazioni

In vigore dal 5 ago 1988
Consultazioni Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro membro può formulare in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e fornisce al medesimo adeguate possibilità di consultazione. Durante queste consultazioni, a richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il direttore esecutivo stabilisce un'adeguata procedura di conciliazione. Le spese di detta procedura non sono imputabili al bilancio dell'Organizzazione. Se la procedura porta ad una soluzione, ne viene reso conto al direttore esecutivo. Nel caso contrario la questione può, a richiesta di una delle parti, essere deferita al Consiglio in conformità dell'.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-61

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Consultazioni (Art. 61 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo