Accordo
Art. 60
Misure differenziate e correttive
In vigore dal 5 ago 1988
Misure differenziate e correttive
I membri esportatori in via di sviluppo nonché i paesi membri meno progrediti possono, qualora i loro interessi siano lesi da misure prese in applicazione del presenrte accordo, chiedere al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prenderà le misure suddette in conformità della sezione III, paragrafo 3, della risoluzione 93 (IV) adottata dalle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-60