Accordo

Art. 55

Operazioni commerciali con non-membri

In vigore dal 5 ago 1988
Operazioni commerciali con non-membri 1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad offrire nello stesso momento ai membri importatori, sulla base delle normali pratiche commerciali. 2. I membri importatori si impegnano a non acquistare cacao da non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento ai membri esportatori, sulla base delle normali pratiche commerciali. 3. Il Consiglio procede periodicamente all'esame dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può chiedere ai membri di comunicare le appropriate informazioni in conformità dell'. 4. Ogni membro che abbia motivo di ritenere che un altro membro ha mancato agli obblighi di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, può informare il direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell' o riferirne al Consiglio in conformità all'.
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Operazioni commerciali con non-membri (Art. 55 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo