Accordo
Art. 52
Succedanei del cacao
In vigore dal 5 ago 1988
Succedanei del cacao
1. I membri riconoscono che l'impiego di succedanei può nuocere all'incremento del consumo di cacao. Essi convengono perciò di adottare una regolamentazione relativa ai prodotti derivati dal cacao ed al cioccolato o di adeguare, se necessario, la regolamentazione esistente in modo da impedire che materie non provenienti dal cacao vengano utilizzate in luogo del cacao per indurre in errore il consumatore.
2. All'atto della definizione o della revisione di qualsiasi regolamentazione basata sui principi di cui al paragrafo 1, i membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni dei competenti organismi internazionali, quali il Consiglio e il comitato del Codex sui prodotti contenenti cacao e nel cioccolato.
3. Il Consiglio può raccomandare ad un membro di attuare i provvedimenti ritenuti opportuni dal Consiglio stesso per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
4. Il direttore esecutivo presenta al Consiglio una relazione annuale sull'evoluzione della situazione nel settore e sul modo in cui vengono rispettate le disposizioni del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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