Accordo
Art. 47
Misure di controllo
In vigore dal 5 ago 1988
Misure di controllo
1. Ogni membro che esporta cacao esige la presentazione di un documento di controllo riconosciuto dal Consiglio e, all'occorrenza, di un certificato di contribuzione valido, prima di autorizzare la spedizione di cacao dal proprio territorio doganale. Ogni membro che importa cacao esige la presentazione di un documento di controllo riconosciuto dal Consiglio e, all'occorrenza, di un certificato di contribuzione valido, prima di autorizzare l'importazione sul proprio territorio doganale di cacao proveniente da un membro o da un non membro.
2. Nessun certificato di contribuzione viene richiesto per il cacao esportato dai paesi membri esportatori per scopi umanitari o non commerciali, purchè ne sia fornita la giustificazione al Consiglio.
Il Consiglio provvede al rilascio dei documenti di controllo necessari per queste spedizioni.
3. Il Consiglio stabilisce, con votazione speciale, le norme necessarie per quanto riguarda i certificati di contribuzione e gli altri documenti di controllo da esso riconosciuti.
4. Per il cacao fine ("fina o "flavour) il Consiglio stabilisce le norme necessarie per la semplificazione della procedura riguardante i documenti di controllo da esso riconosciuti, tenendo conto di tutti i dati pertinenti.
5. Il Consiglio può, con votazione speciale, sospendere l'applicazione di tutte o di parte delle disposizioni del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-47