Accordo

Art. 45

Consultazione e cooperazione nell'ambito dell'economia del cacao

In vigore dal 5 ago 1988
Consultazione e cooperazione nell'ambito dell'economia del cacao 1. Il Consiglio incoraggia i membri a consultarsi con gli esperti in materia di cacao. 2. In adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo i membri rispettano, nello svolgimento della loro attività, i circuiti commerciali esistenti e tengono debitamente conto degli interessi legittimi di tutti i settori dell'economia del cacao. 3. I membri non intervengono nel giudizio arbitrale sulle vertenze commerciali tra acquirenti e venditori di cacao, se i contratti non possono venire eseguiti in base ai regolamenti emanati per l'applicazione del presente accordo, e non frappongono ostacoli alla conclusione dei procedimenti arbitrali. In questi casi, il fatto che i membri siano tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente accordo non viene accettato quale motivo della mancata esecuzione di un contratto o come argomento a difesa.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-45

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