Accordo

Art. 46

Avvisi di importazione e di esportazione

In vigore dal 5 ago 1988
Avvisi di importazione e di esportazione 1. Conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, il direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni e delle esportazioni dei membri. 2. A tal fine ogni membro comunica al direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio può fissare, il volume complessivo delle esportazioni di cacao per paese di destinazione e il volume complessivo delle importazioni di cacao per paese di origine, allegando ogni altra informazione che il Consiglio può richiedere. 3. Il direttore esecutivo tiene un registro dei quantitativi di cacao ritirati e rilasciati da ogni membro esportatore secondo le disposizioni degli . 4. Ogni membro esportatore interessato comunica mensilmente, o ad intervalli che il Consiglio può fissare, al direttore esecutivo il volume totale di cacao ritirato, nonché altri dati che il Consiglio può richiedere. 5. Il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, stabilisce delle regole per far fronte al mancato adempimento delle disposizioni del presente articolo.
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