Accordo

Art. 44

Riesame

In vigore dal 5 ago 1988
Riesame 1. Durante l'attuazione di tale accordo, il Consiglio può in qualsiasi momento riesaminare e, con votazione speciale, modificare qualunque disposizione relativa al programma di ritiro, fatta salva quella indicata al paragrafo 1 dell'. 2. Qualora il prezzo indicativo continui a scendere una volta che il volume totale soggetto a ritiro sia stato raggiunto conformemente al paragrafo 1 dell', il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per riesaminare la situazione e considerare l'adozione di ulteriori disposizioni.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-44

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Riesame (Art. 44 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo