Accordo
Art. 44
Riesame
In vigore dal 5 ago 1988
Riesame
1. Durante l'attuazione di tale accordo, il Consiglio può in qualsiasi momento riesaminare e, con votazione speciale, modificare qualunque disposizione relativa al programma di ritiro, fatta salva quella indicata al paragrafo 1 dell'.
2. Qualora il prezzo indicativo continui a scendere una volta che il volume totale soggetto a ritiro sia stato raggiunto conformemente al paragrafo 1 dell', il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per riesaminare la situazione e considerare l'adozione di ulteriori disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-44