Accordo

Art. 39

Misure complementari

In vigore dal 5 ago 1988
Misure complementari 1. Quando il prezzo indicativo è pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento ed è rimasto tale per cinque giorni di mercato consecutivi, e: (a) l'80 per cento della capacità massima della scorta stabilizzatrice è stato raggiunto, oppure (b) le risorse finanziarie nette della scorta stabilizzatrice sono solo sufficienti per acquistare 30.000 tonnellate di cacao, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria entro 20 giorni lavorativi. 2. Il Consiglio può, con votazione speciale, decidere, se necessario, misure complementari per mantenere gli obiettivi di stabilizzazione dei prezzi fissati dal presente accordo. 3. Se il Consiglio decide su misure supplementari oltre al programma di ritiro di cui all', il Consiglio decide durante la stessa sessione sull'entrata in vigore o meno di tale programma di ritiro nel caso la misura o misure adottate si rivelino inadeguate per sostenere il prezzo inferiore d'intervento. Se il Consiglio stabilisce l'entrata in vigore del programma di ritiro, deve anche determinare le condizioni di tale entrata in vigore. 4 Se, dopo cinque giorni di mercato a decorrere dall'inizio della sessione straordinaria, il Consiglio non è giunto ad una decisione secondo il paragrafo 2 del presente articolo ed il prezzo indicativo è stato pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento durante i precedenti 15 giorni di mercato, il programma di ritiro previsto dall' sarà applicabile. 5 Il programma di ritiro entra in vigore se in quel determinato momento od in seguito, il prezzo indicativo è stato pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento durante il precedente periodo di 15 giorni di mercato consecutivi, a condizione che in quel momento la scorta stabilizzatrice non effettui acquisti sul mercato. Gli acquisti della scorta stabilizzatrice vengono sospesi solamente quando si è raggiunta la massima capacità della scorta stabilizzatrice o l'esaurimento delle risorse finanziarie di tale scorta. 6. Se le condizioni di cui al paragrafo 5 non sono state raggiunte al momento della successiva sessione straordinaria del Consiglio, la decisione relativa all'applicazione del programma di ritiro viene riesaminata. Il programma di ritiro continua ad essere applicabile, a meno che il Consiglio decida diversamente.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-39

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Misure complementari (Art. 39 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo