Accordo

Art. 34

Spesa a conto della scorta stabilizzatrice

In vigore dal 5 ago 1988
Spesa a conto della scorta stabilizzatrice 1.Le spese di funzionamento e di conservazione della scorta stabilizzatrice, ivi comprese: (a) la retribuzione del direttore della scorta stabilizzatrice e dei membri che gestiscono e conservano la scorta stessa e le spese sostenute dell'Organizzazione per amministrare e controllare la riscossione dei prelievi (b) le altre spese relative al programma della scorta stabilizzatrice, quali le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna fob fino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, il deposito, ivi compresa la fumigazione, le spese di movimentazione, di assicurazione di gestione e di ispezione e qualsiasi spesa collegata con il rinnovo dei lotti di cacao onde conservarli e mantenere inalterato il loro valore, sono coperte dalle entrate ordinarie previste dall', o dal ricavato della rivendita. 2. Le spese relative al programma di ritiro previsto dall'. vengono attribuite al conto della scorta stabilizzatrice. 3. Il Consiglio può, con votazione speciale, decidere di attibuire le spese relative alle misure complementari, oltre al ritiro, che possono essere istituite secondo l'rticolo 39.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo