Accordo
Art. 33
Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base
In vigore dal 5 ago 1988
Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base
Quando il Fondo comune per i prodotti di base sarà divenuto operativo, il Consiglio avrà il potere di negoziare le modalità di associazione con il medesimo e di attuare, mediante decisione adottata con votazione speciale, i provvedimenti necessari ai fini di tale associazione, conformemente ai principi fissati dall'accordo che istituisce il Fondo comune per i prodotti di base, per utilizzare pienamente le possibilità finanziarie offerte dal Fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-33