Accordo

Art. 28

Coefficienti di conversione

In vigore dal 5 ago 1988
Coefficienti di conversione 1. Per determinare l'equivalente cacao in grani dei prodotti derivati da cacao si applicano i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao, 1,18 per la pasta di cacao sgrassata e per la polvere di cacao e 1,25 per la pasta/liquore di cacao e per le mandorle decorticate. Il Consiglio può all'occorrenza decidere che altri prodotti contenenti cacao siano da considerarsi come prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao diversi da quelli per i quali i coefficienti di conversione sono indicati nel presente paragrafo vengono fissati dal Consiglio. 2. Il Consiglio può, con votazione speciale, sottoporre a revisione i coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-28

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Coefficienti di conversione (Art. 28 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo