Accordo
Art. 31
Finanziamento della scorta stabilizzatrice
In vigore dal 5 ago 1988
Finanziamento della scorta stabilizzatrice
1. Per finanziare le operazioni, il conto della scorta stabilizzatrice è alimentato regolarmente con versamenti corrispondenti ai prelievi imposti sull'esportazione ed importazione di cacao conformemente alle disposizioni dell'.
2. Se la situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice non permette o sembra non permettere di finanziarne le operazioni, il direttore della scorta stabilizzatrice ne informa il direttore esecutivo. Il direttore esecutivo può, dopo aver preso in considerazione i fattori relativi all'istituzione di misure complementari previste nell', convocare una sessione straordinaria del Consiglio entro 20 giorni lavorativi, a meno che non sia già previsto che il Consiglio si riunisca entro 30 giorni civili. Il Consiglio può, con votazione speciale, prendere qualunque disposizione, oltre ai prestiti, che ritiene appropriata per integrare le risorse della scorta stabilizzatrice, senza tuttavia che vi siano delle garanzie o contributi governativi obbligatori oltre a quelli che potrebbero derivare dall'associazione con il Fondo comune per i prodotti di base.
3. Le spese relative a tali disposizioni vengono assegnate al conto della scorta stabilizzatrice.
4. Il direttore tiene informato il direttore esecutivo ed il Consiglio della situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice.
Storico versioni
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