Accordo

Art. 40

Programma di ritiro

In vigore dal 5 ago 1988
Programma di ritiro 1. Il volume totale di cacao ritirato in un qualunque momento, conformemente al programma di ritiro non supera le 120.000 tonnellate. 2. Se vengono raggiunte le condizioni di cui all', i membri esportatori elencati nell'allegato A si impegnano a ritirare globalmente dal mercato una prima frazione di 30.000 tonnellate di cacao in grani, a meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. 3. A meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale e secondo i paragrafi 1 e 4 del presente articolo, successive ulteriori frazioni di 30.000 tonnellate di cacao in grani vengono ritirate dai paesi membri esportatori interessati, qualora il prezzo indicativo sia pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento e sia rimasto tale per un periodo di 20 giorni di mercato consecutivi. 4. A meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale ed in seguito all'avvio del ritiro di ogni altra frazione, e se le condizioni di cui al paragrafo 1, sono state raggiunte, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di 20 giorni lavorativi. Se non viene presa alcuna decisione, ulteriori frazioni vengono successivamente ritirate ai termini del paragrafo 3 del presente articolo. 5. Ogni frazione di cacao ritirata viene distribuita tra i paesi membri esportatori interessati, proporzionalmente alla media delle loro esportazioni annue degli ultimi tre anni cacao i cui dati sono stati pubblicati dall'Organizzazione nel Bollettino Trimestrale delle Statistiche del Cacao. 6. Il Consiglio può in qualunque momento riesaminare la distribuzione tra i paesi membri esportatori e, su richiesta dei membri esportatori interessati, modificare tale distribuzione. 7. Il cacao ritirato secondo il presente programma viene depositato in magazzini approvati dalla scorta stabilizzatrice conformemente alle regole di detta scorta, entro un periodo stipulato dal Consiglio in conformità del programma di ritiro e non superiore a sei mesi civili. 8. La qualità del cacao ritirato secondo il presente programma, nonché le condizioni di immagazzinamento e rinnovo, devono essere conformi ai requisiti di qualità previsti dalle regole della scorta stabilizzatrice. 9. Il cacao ritirato rimane di proprietà dei paesi membri esportatori interessati. 10. Il direttore della scorta stabilizzatrice è responsabile della sorveglianza per il ritiro, l'immagazzinamento ed il rinnovo del cacao secondo il programma. Il cacao rimane sotto il controllo del direttore. 11. Le spese amministrative per la sorveglianza dei ritiri e per il controllo del rinnovo e immagazzinamento vengono addebitati al conto della scorta stabilizzatrice. 12. Le spese di trasporto, immagazzinamento e rinnovo per il cacao ritirato destinato ai depositi approvati della scorta stabilizzatrice vengono addebitati al conto della scorta stabilizzatrice conformemente alle seguenti condizioni: (a) le spese di trasporto e di assicurazione vengono anticipate dal conto della scorta stabilizzatrice e rimborsate dal membro produttore interessato, qualora il cacao ritirato del membro in questione sia rilasciato secondo i termini dell' (b) Un contributo alle spese di immagazzinamento e rinnovo per il periodo che intercorre tra il momento dell'immagazzinamento del cacao ritirato ed il momento del rilascio, viene prelevato dal conto della scorta stabilizzatrice. Questo pagamento non supera, per tonnellate, il costo medio di immagazzinamento e rinnovo del cacao assunto dalla scorta stabilizzatrice, ed il suo ammontare viene fissato annualmente dal Consiglio nella sua seconda sessione ordinaria. 13. Durante l'attuazione del programma di ritiro, i paesi membri importatori cercano di limitare le loro importazioni di cacao ordinario da paesi non membri alla quantità annua media importata da paesi non membri durante i tre anni precedenti all'entrata in vigore del programma di ritiro.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-40

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Programma di ritiro (Art. 40 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo