Accordo
Art. 41
Rilascio del cacao ritirato
In vigore dal 5 ago 1988
Rilascio del cacao ritirato
1. Qualora in un qualunque momento dopo l'entrata in vigore del programma di ritiro, il prezzo indicativo sia pari o superiore al prezzo medio, per dieci giorni di mercato consecutivi, vengono rilasciate 15.000 tonnellate di cacao ritirato ai membri esportatori interessati e cessa il loro obbligo di ritirare tale cacao.
2. Se, dopo il rilascio, il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo medio per dieci giorni di mercato consecutivi, viene rilasciato ancora uno stesso quantitativo di cacao. Tali quantitativi di cacao continuano ad essere rilasciati fino a quando:
(a) il prezzo indicativo è sceso al di sotto del prezzo medio,
oppure
(b) tutto il cacao ritirato è stato rilasciato.
3. Se il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo di vendita possibile, il quantitativo di cacao da rilasciare secondo il paragrafo 2 del presente articolo viene raddoppiato.
4. Tutto il cacao ritirato viene rilasciato prima delle vendite regolari della scorta stabilizzatrice.
5. Il Consiglio può, con votazione speciale, cambiare il quantitativo e la frequenza di tali rilasci previsti dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-41