Accordo

Art. 43

Ripristino dei regolari acquisti della scorta stabilizzatrice

In vigore dal 5 ago 1988
Ripristino dei regolari acquisti della scorta stabilizzatrice 1. Se, in un qualunque momento durante l'applicazione del programma di ritiro, le disposizioni finanziarie della scorta stabilizzatrice migliorano al punto da permettere al direttore della scorta stabilizzatrice di acquistare una quantità di cacao di almeno 30.000 tonnellate, non si procede ad ulteriori ritiri. Il direttore riprende i regolari acquisti della scorta stabilizzatrice, fino a quando si è raggiunta la capacità massima della scorta stabilizzatrice o si sono esaurite le risorse finanziarie di detta scorta. 2. Per i membri esportatori interessati, rimane l'obbligo di adempiere ai loro impegni relativi alle precedenti frazioni ritirate. 3. Salvo diversa decisione del Consiglio, il programma di ritiro viene automaticamente riattivato qualora il prezzo indicativo sia pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento per un periodo di cinque giorni di mercato consecutivi, se: (a) la capacità massima della scorta stabilizzatrice è stata raggiunta, oppure (b) le risorse finanziarie della scorta stabilizzatrice sono esaurite, e non si è raggiunto il quantitativo di tonnellate massimo soggetto a ritiro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo