Accordo

Art. 54

Cacao trasformato

In vigore dal 5 ago 1988
Cacao trasformato 1. Si riconosce che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di ampliare le basi della loro economia, in particolare mediante l'industrializzazione e l'esportazione di articoli manufatti, ivi compresa la trasformazione del cacao e l'esportazione di prodotti derivati dal cacao e di cioccolato. Si riconosce inoltre la necessità di vigilare affinché non venga danneggiata gravemente l'economia del cacao dei membri esportatori e dei membri importatori. 2. Qualora ravvisi un rischio di danno ai propri interessi in uno qualsiasi di questi settori, un membro può avviare consultazioni con l'altro membro interessato al fine di raggiungere un'intesa soddisfacente per le parti in causa, in mancanza della quale il membro può riferire al Consiglio, che interpone a tal fine i suoi buoni uffici.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-54

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Cacao trasformato (Art. 54 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo