Accordo
Art. 56
Informazione
In vigore dal 5 ago 1988
Informazione
1. L'Organizzazione serve da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione:
(a) delle informazioni statistiche sulla produzione, le vendite, i prezzi, le esportazioni ed importazioni, il consumo e le scorte di cacao nel mondo, nonché,
(b) qualora lo ritenga necessario, delle informazioni tecniche sulla coltura, il trattamento e l'impiego del cacao.
2. Oltre alle informazioni che i membri sono tenuti a comunicare a norma di altri articoli del presente accordo, il Consiglio può chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare le relazioni periodiche sulle politiche di produzione e consumo, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, le scorte ed i provvedimenti di natura fiscale.
3. Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire entro un termine ragionevlole le informazioni statistiche o di altro genere necessarie al Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio può chiedere al membro in questione di spiegarne i motivi. Qualora sia necessaria un'assistenza tecnica a questo proposito, il Consiglio può attuare gli opportuni provvedimenti.
4. Alle date opportune, e comunque non meno di due volte l'anno, il Consiglio pubblica delle stime sulla produzione del cacao in grani e sulle frantumazioni per l'anno cacao in corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-56