Art. 59 · Dispense dagli obblighi in circolazione eccezionali
Accordo

Art. 59

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Dispense dagli obblighi in circolazione eccezionali

In vigore dal 5 ago 1988
Dispense dagli obblighi in circolazione eccezionali 1. Il Consiglio può, con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche, in caso di forza maggiore o di obblighi internazionali stabiliti nello statuto delle Nazioni Unite nei confronti dei territori in amministrazione fiduciaria. 2. Quando accorda una dispensa ad un membro a norma del paragrfo 1, il Consiglio precisa esplicitmente secondo quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il membro è dispensato dall'obbligo, nonché i motivi della dispensa. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non accorda ai membri dispense per quanto riguarda: (a) l'obbligo dell' di versare il loro contributo o le conseguenze del mancato versamento; (b) l'obbligo di esigere il pagamento di qualsiasi prelievo riscoso a termine dell'.
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