Accordo

Art. 18

In vigore dal 29 lug 1988
. 1. Per il controllo doganale, sanitario e di frontiera saranno applicate le disposizioni degli Accordi internazionali a cui aderiscono ambedue le Parti contraenti e per la soluzione delle questioni non regolate da questi Accordi saranno applicate le leggi interne di ognuna delle Parti contraenti. 2. I trasporti di malati gravi, i trasporti regolari di viaggiatori a mezzo autobus, nonché i trasporti di animali e merci deperibili avranno la precedenza al controllo doganale, sanitario e di frontiera.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'URSS sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con protocollo esplicativo, firmato a Mosca il 19 giugno 1984. — Testo vigente | Portale Normativo