Accordo

Art. 17

In vigore dal 29 lug 1988
. Le questioni ivi comprese quelle doganali, sanitarie e di frontiera, che non sono regolate dal presente Accordo nonché dagli Accordi internazionali a cui aderiscono ambedue le Parti contraenti, verranno risolte secondo la legislazione interna di ciascuna delle Parti contraenti.
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