Accordo
Art. 15
In vigore dal 29 lug 1988
.
I trasporti internazionali previsti dal presente Accordo vengono consentiti a condizione che al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti ogni veicolo che effettua il trasporto sia assicurato per la responsabilità civile per i danni da esso eventualmente causati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-15