Accordo
Art. 16
In vigore dal 29 lug 1988
.
1. In occasione dell'effettuazione di trasporti sulla base del presente Accordo, vengono reciprocamente svincolati da tasse doganali, dazi e visti, in quanto importati sul territorio dell'altra Parte contraente:
a) i carburanti che si trovino nei serbatoi previsti per ogni modello di mezzo di trasporto automobilistico, tecnologicamente e costruttivamente connessi con il sistema di alimentazione del motore;
b) i materiali di lubrificazione nelle quantità indispensabili per l'uso nel periodo del trasporto;
c) le parti di ricambio e gli strumenti destinati alla riparazione del mezzo di trasporto automobilistico nel caso di un suo guasto.
2. Le parti di ricambio non utilizzate sono soggette alla riesportazione e le parti di ricambio sostituite devono essere riesportate o distrutte sotto la vigilanza doganale o dichiarate per l'importazione definitiva in conformità alle norme stabilite sul territorio della corrispondente Parte contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-16