Accordo

Art. 13

In vigore dal 29 lug 1988
. Nell'effettuazione dei trasporti internazionali sulla base del presente Accordo dovranno essere osservate le norme della circolazione, nonché tutte le altre leggi e norme ivi comprese quelle tributarie in vigore nel Paese sul cui territorio viene effettuato il trasporto.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-13

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