Accordo
Art. 13
In vigore dal 29 lug 1988
.
Nell'effettuazione dei trasporti internazionali sulla base del presente Accordo dovranno essere osservate le norme della circolazione, nonché tutte le altre leggi e norme ivi comprese quelle tributarie in vigore nel Paese sul cui territorio viene effettuato il trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-13