Accordo
Art. 8
In vigore dal 29 lug 1988
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1. Nel caso in cui le dimensioni o il peso del veicolo con o senza carico superino i limiti stabiliti dalle norme vigenti nel territorio dell'altra Parte contraente, il trasportatore deve ottenere un'autorizzazione speciale rilasciata dalle Autorità competenti dell'altra Parte contraente.
2. La stessa procedura dovrà essere seguita nel caso di trasporti di merci definite pericolose dalle norme vigenti nel territorio dell'altra Parte contraente.
3. Se l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 e paragrafo 2 del presente articolo prevede che il mezzo di autotrasporto percorra un itinerario determinato, il trasporto dovrà essere effettuato lungo l'itinerario indicato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-8