Accordo

Art. 4

In vigore dal 29 lug 1988
. 1. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 dell' non è richiesta per l'effettuazione di trasporti occasionali di viaggiatori a mezzo di autobus nei seguenti casi: a) se uno stesso gruppo di viaggiatori viene trasportato nella sua composizione originaria su uno stesso autobus per tutta la durata di un viaggio, il quale abbia inizio e termini nel territorio di quella Parte contraente dove l'autobus è immatricolato; b) se uno stesso gruppo di viaggiatori viene trasportato nella sua composizione originaria su uno stesso autobus, in una sola direzione per tutta la durata di un viaggio, il quale abbia inizio nel territorio di quella Parte contraente dove l'autobus è immatricolato e termini nel territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che l'autobus ritorni a vuoto nel Paese dove è stato immatricolato. 2. Non è altresì richiesta autorizzazione in caso di sostituzione di autobus in avaria con un altro autobus. 3. Nell'effettuare i trasporti previsti dal paragrafo 1 del presente articolo, il conducente dell'autobus deve avere presso di sè un elenco nominativo dei viaggiatori.
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