Accordo

Art. 1

In vigore dal 29 lug 1988
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E MERCI SU STRADA. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, considerato che il miglioramento delle condizioni di trasporto dei viaggiatori e delle merci costituisce un importante fattore per l'ulteriore sviluppo della cooperazione tra i due Paesi, considerato il favorevole sviluppo delle loro relazioni economiche bilaterali, animati dalla volontà di sviluppare ulteriormente, su una base di reciprocità, i trasporti di viaggiatori e di merci su strada fra i due Paesi, animati dalla volontà di dare piena applicazione a tutte le disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, ed in particolare a quelle relative allo sviluppo dei trasporti, hanno deciso di stipulare il presente Accordo: . In conformità a quanto stabilito dal presente Accordo vengono effettuati tra i due Paesi, compreso il transito attraverso il loro territorio, trasporti regolari ed occasionali di viaggiatori su autobus e trasporti di merci su autocarri, rimorchi, trattori stradali, semirimorchi lungo gli itinerari aperti al traffico automobilistico internazionale, che saranno indicati da ciascuna delle due Parti contraenti per il proprio territorio.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-1

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