Accordo
Art. 6
In vigore dal 29 lug 1988
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Le autorizzazioni di cui al precedente sono di due specie:
a) autorizzazioni valevoli per un solo viaggio di andata e ritorno dal territorio di una Parte contraente al territorio dell'altra Parte contraente;
b) autorizzazioni valevoli esclusivamente per il transito sul territorio dell'altra Parte contraente.
La validità delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo è limitata a 3 mesi dalla data del rilascio all'autotrasportatore da parte delle Autorità competenti del proprio Paese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-6