Accordo
Art. 3
In vigore dal 29 lug 1988
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1. Per l'effettuazione di trasporti occasionali di viaggiatori per mezzo autobus, tra i due Paesi e in transito attraverso il loro territorio, ad eccezione dei trasporti previsti dall' del presente Accordo, sono richieste le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.
2. La domanda di autorizzazione ad effettuare trasporti occasionali di viaggiatori, prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, viene inoltrata dal trasportatore all'Autorità competente del suo Paese, la quale, a sua volta, la fa pervenire all'Autorità competente dell'altra Parte contraente.
3. Le Autorità competenti delle Parti contraenti rilasceranno l'autorizzazione valida per il tratto di percorso sul loro territorio.
4. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, saranno valide ciascuna per un solo viaggio di andata e ritorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-3