Accordo

Art. 2

In vigore dal 29 lug 1988
. 1. I servizi regolari di viaggiatori per mezzo di autobus verranno istituiti previ accordi tra le competenti Autorità delle Parti contraenti. 2. Le domande relative all'istituzione di tali trasporti verranno scambiate tra le Autorità competenti delle Parti contraenti in tempo utile. Tali domande dovranno contenere i seguenti dati: denominazione del trasportatore (ditta), itinerario, orario degli spostamenti, tariffe, fermate alle quali il trasportatore effettuerà il carico e lo scarico dei viaggiatori e, altresì, il periodo e la frequenza dell'effettuazione dei trasporti.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-2

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