Accordo
Art. 9
In vigore dal 29 lug 1988
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I trasporti di merci previsti dal presente Accordo dovranno essere effettuati con lettere di vettura corrispondenti al modello internazionale riconosciuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-9