Art. 9
Accordo

Art. 9

9 / 23
In vigore dal 29 lug 1988
. I trasporti di merci previsti dal presente Accordo dovranno essere effettuati con lettere di vettura corrispondenti al modello internazionale riconosciuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-9