Accordo
Art. 19
In vigore dal 29 lug 1988
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Le Parti contraenti risolveranno tutte le controversie concernenti l'interpretazione del presente Accordo, per canali diplomatici e qualora necessario attraverso trattative e consultazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-19